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giovedì 24 giugno 2021

CASTELLO: LAVORI DI RIPRISTINO ORDINATI DAL TRIBUNALE NON SONO STATI COMPLETATI.

La bozza di convenzione depositata al Comune dai proprietari del castello così inizia:

Premesso - che Borgo Ducale srl è proprietaria dell’immobile storico denominato “castello di Oria” -che giusta permesso di costruire n.6/19 del 15/02/19 muniti delle necessarie autorizzazioni sono state eseguite sul Castello lavori di ristrutturazione, ripristino dello stato dei luoghi e sistemazione dell’area parco;

 Nella mattinata di ieri, nel corso dei lavori della Commissione Cultura della Regione Puglia, relativi al castello di Oria, l'architetto Errico della Soprintendenza ha dichiarato: "I lavori di ripristino disposti dalla sentenza del Tribunale non sono conclusi, ma sono ancora tuttora in atto, ed io con la D/ssa Biffino, mia collega archeologa, siamo stati di recente a verificare questi lavori di ripristino all'interno del castello, che ricordiamo comprende anche un'area del parco".

Nel video che segue potete ascoltare con le vostre orecchie:



mercoledì 23 giugno 2021

23/06/2021 - AUDIZIONE MENTE CIVICA ORIA IN COMMISSIONE CULTURA REGIONE PUGLIA CIRCA CASTELLO DI ORIA

La nostra associazione stamattina, tramite il dott. Glauco Caniglia, componente di questa associazione, ha partecipato, in videoconferenza, all'audizione della VI Commissione Cultura della Regione Puglia affinché il Castello di Oria venga dichiarato di "interesse eccezionale" e conseguentemente aperto alle visite pubbliche.

Di seguito il suo intervento. 


 

lunedì 21 giugno 2021

ORIA - CASTELLO: Perchè il Comune deve chiedere il risarcimento danni ai condannati.........

 Il giornale online Lo Strillone oggi ha pubblicato un articolo relativo alla diffida a firma di 8 cittadini oritani, inviata alla sindaca di Oria circa l'obbligo di richiedere il risarcimento danni nei confronti di persone condannate per reati penali (abusivismo edilizio ed altro) in danno del castello di Oria.

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A beneficio dei nostri lettori riportiamo il contenuto dell'art.9 del D. Lvo 267/2000 TUEL:

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

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 La sentenza n. 275/19 del Tribunale di Brindisi, in relazione al procedimento penale (n. 4387/11 R.G. notizie di reato) avente ad oggetto gli abusivismi commessi in danno del Castello di Oria così testualmente ha statuito: “I fatti oggetto di contestazione di cui al capo a), consentono di ritenere provata la domanda civile fatta valere dal Comune di Oria e di emettere quindi condanna degli imputati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede e delle spese sostenute per l’esercizio dell’azione civile, liquidate in dispositivo alla luce dell’attività difensiva svolta.

Ed invero, le violazioni urbanistico edilizie, conseguenza non solo dei reati di natura edilizia prescritti, ma anche dell’abuso d’ufficio, hanno determinato nei confronti dell’ente comunale non solo il danno risarcibile identificabile con la negativa incidenza sull’interesse dell’ente pubblico al libero esercizio della propria posizione funzionale, così come su quello alla realizzazione del programmato sviluppo urbanistico; danno che può essere anche solo non patrimoniale, determinato dalla mancata o ritardata realizzazione dell’interesse pubblico. Ma hanno determinato anche un danno proprio rappresentato dalla lesione all’immagine del Comune ed una lesione irreversibile dell’autenticità del patrimonio storico culturale del paese, intervenendo in maniera illecita sul castello, notoriamente vero e proprio simbolo della municipalità oritana”.

venerdì 14 maggio 2021

CASTELLO DI ORIA - PUBBLICHIAMO UN PENSIERO DEL DR. RINO D'ANDRIA

A cura del Dr. Rino D'Andria,  Responsabile tecnico-scientifico Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Università del Salento.

SERVIZIO PUBBLICO O CATTIVO SERVIZIO?

Mi ha suscitato indignazione e stupore il servizio andato in onda sul TG3 Puglia, mercoledì 12 maggio, sul nostro disgraziato Castello. Non una parola è stata proferita sui gravi fatti giudiziari che ne hanno causato la chiusura e soprattutto sulle alterazioni che ha, forse irrimediabilmente, subito. Sarebbe forse ora che prendessimo tutti coscienza del fatto che il Castello, come l’hanno conosciuto molti di noi, non esiste più e avessimo finalmente il coraggio di affermarlo. Perché oggi è ormai solo una sala ricevimenti per matrimoni cafoni.

Marcello Semeraro e Mimmo Spina
Nel medesimo servizio ho sentito affermare senza vergogna che si tratta di uno dei castelli meglio conservati anche grazie agli ultimi restauri (in seguito ai quali sono state patteggiate condanne!). E infatti abbiamo potuto tutti “ammirare” l’assurda pavimentazione del cortile interno (arricchito di leziosi lampioncini) o i terribili nuovi soffitti lignei a cassettoni realizzati nelle sale da cui pendono pacchiani lampadari destinati a illuminare cascate di prosciutto e torte multicolori. Il marchese Bernardino Bonifacio sarebbe certamente orgoglioso di vedere come sono state devastate le stanze in cui visse (esistono ancora?).

Ci si renda conto che allo stato attuale non è più possibile eludere i pressanti interrogativi su cosa il Castello rappresenterà in futuro per la comunità di Oria e del territorio e su quanto fatalmente sopravviverà della sua eredità storica e simbolica. Su quanto sarà ancora percepibile della lunga stratificazione di luoghi ed accadimenti che l’hanno interessato nei secoli facendogli acquisire un forte valore identitario. Per questo, personalmente, mi auguro che il richiesto cambio di destinazione d’uso venga negato dalla Soprintendenza perché è l’unica residua speranza di poter tornare a discutere del Castello come contenitore culturale ed impedire la sconsiderata convenzione – totalmente sbilanciata in favore dei proprietari – che il Comune vorrebbe stipulare.

Assessore Lucia Iaia e Mimmo Spina
Nei miei sogni (sogni appunto) c’è una cittadinanza indignata che, invece di aspettare la riapertura di un contenitore - vuoto e sfregiato - per qualche ora alla settimana, chiede a gran forza, con il sostegno senza ambiguità delle istituzioni, che sia restituita dignità al SUO Castello raccogliendo 15.000 firme da mandare alla Soprintendenza che sta esaminando la richiesta; che sia avviata una seria e aperta discussione su come porre rimedio, anche parziale, ai danni arrecati. Diversamente, gli spazi del Castello serviranno solo ad accogliere karaoke, trenini e applausi agli sposi che entrano festosi con limousine bianca e palloncini. E’ questo che vogliamo pur di farci qualche selfie sui camminamenti o di attirare qualche turista di bocca buona? Se qualcuno, colpevolmente complice, ha in questi mesi guardato seriamente a questa possibilità, dovrebbe avere il coraggio di ricredersi e apprezzare il valore della vergogna, del rossore sul volto. Tutto sommato, come si legge nel Don Chisciotte, “meglio la vergogna sul viso che una macchia sul cuore”.

                                                                        Rino D’Andria, Cittadino oritano



 

venerdì 22 gennaio 2021

ORIA - ALBERI DI LECCIO CANNIBALIZZATI

Alla D/ssa Maria Carone, sindaco della città di Oria

All’Ing. Simona Erario, Assessore all’Ambiente del Comune di Oria

e, p.c.:

Organi di Stampa

OGGETTO: Oria – Potatura alberi di leccio in Viale Regina Margherita.

 Questa associazione con la presente intende stigmatizzare l’effettuazione di potature al patrimonio arboreo pubblico in spregio a qualsiasi regola.

E’ sotto gli occhi di tutti ciò che stanno subendo in questi giorni i lecci di Viale Regina Margherita. Ci rifiutiamo di indicare col termine “potatura” il trattamento che si sta effettuando a tali alberi.

 Fra l’altro il Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 marzo 2020 (Criteri Ambientali Minimi), prevede che "l'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione".

Inoltre, ci è stato riferito che gli scarti di tali operazioni vengono ammassati all’interno dell’area ex polveriera, contrariamente alla normativa in materia.

 Ciò premesso, chiediamo che:

- vengano interrotte immediatamente dette sciagurate operazioni e venga individuata altra ditta idonea alla bisogna, qualora quella già incaricata non disponga di personale qualificato;

- venga data completa attuazione a quanto previsto dal suddetto Decreto Ministeriale.

 Per quanto occorrer possa, segnaliamo articoli presenti nel web che illustrano il modo corretto di potare i lecci:

 www.tobiaspelli.it/potatura-leccio-firenze/

 www.lavocedimanduria.it/news/locali/507366/la-potatura-dei-lecci-parere-degli-esperti-legambiente

 www.gioianet.it/attualita/818-i-lecci-e-le-potature-sbagliate-e-contestate.html

 www.ilcentro.it/teramo/potature-estreme-degli-alberi-protesta-italia-nostra-1.2384500

 Cordiali saluti.

 Oria, lì 22 gennaio 2021

ASSOCIAZIONE MENTE CIVICA ORIA

 www.mentecivicaoria.it

 posta elettronica: info@mentecivicaoria.it

domenica 4 ottobre 2020

CASTELLO DI ORIA: OSSERVAZIONI CIRCA IPOTESI DI CONVENZIONE (in collaborazione con LEGAMBIENTE ORIA)

 

foto tratta dal web

Circolo “Piaroa” Legambiente – Oria       -        Associazione Mente Civica – Oria

Osservazioni a proposito dell’ipotesi di convenzione per l’apertura al pubblico del Castello di Oria

 L’ipotesi di convenzione tra Amministrazione Comunale e proprietà relativa all’accordo per l’apertura al pubblico di una parte del Castello di Oria in cambio della concessione di un permesso di costruire e della variazione della destinazione d’uso dell’immobile si presta a diverse considerazioni critiche: sia, nel merito, per quanto riguarda i contenuti dell’accordo stesso e sia, su un piano più generale, per quanto riguarda la filosofia che ispira il documento.

 1) Per quanto riguarda gli aspetti di merito della bozza di convenzione emergono alcuni punti specifici che di seguito riassumiamo.

 La procedura prescelta, come risulterebbe dalle premesse della convenzione e indicate peraltro come parte integrante della medesima, ossia il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai fini del cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 14, comma 1 bis del T.U. dell’edilizia, apparirebbe allo stato palesemente illegittima, in quanto tale norma è applicabile solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che, viceversa, non sono consentiti dallo strumento urbanistico del Comune di Oria per gli edifici storici, monumentali e artistici (qual è appunto il castello di Oria) ricadenti nel centro storico (zona omogenea “A”), ove sono unicamente ammesse opere di consolidamento e di restauro senza alterazioni di volumi.

 La bozza di convenzione stabilirebbe che la parte monumentale del castello sarebbe aperta al pubblico per le visite turistiche e che la parte direzionale sarebbe invece adibita ad attività di wedding ed eventi in genere, anche musicali.

La distinzione tra parte monumentale e parte direzionale del castello (distinzione che sarebbe definita attraverso una planimetria allegata alla convenzione) appare tuttavia priva di fondamento, se non come mero riferimento legato a fini organizzativi interni rispetto ad un bene, il castello, che è tutelato nella sua interezza fin dal D.M. 24 maggio 1955 in quanto bene di particolare interesse storico-artistico, provvedimento dal quale non si evince alcuna differenziazione riconducibile a quella riportata nella convenzione. Si ritiene pertanto che tale distinzione non possa essere utilizzata nel testo di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e parte privata, anche perché in certo modo allusiva di una gradualità di priorità tra le due (presunte) porzioni dell’edificio storico, assegnando alla parte indicata come “direzionale” una sorta di diritto attenuato (o di non diritto) alla tutela peraltro prevista per l’intero complesso del castello dal provvedimento sopra citato. Si aggiunga che è ampiamente documentato che il castello è frutto di molti interventi realizzati nei secoli, dal Duecento in poi, dalle varie signorie che hanno avuto il possesso del maniero, e che hanno progressivamente portato ad un ampliamento dell’area abitativa. Di tali interventi e della loro valenza storica ed artistica vi è peraltro traccia anche nella documentazione relativa alle opere di restauro e recupero effettuate dopo il passaggio della proprietà dal Comune di Oria alla famiglia Martini Carissimo nei primi decenni del Novecento.

 Circa l’uso previsto per la parte “direzionale”, che sarebbe adibita ad attività di wedding ed eventi in genere, anche musicali, con la precisazione che le attività di somministrazione di pasti e bevande ed eventuale vendita saranno svolte nel castello in occasione dei matrimoni e degli eventi in genere e/o durante le attività legate al turismo culturale, scolastico e congressuale, è necessario sottolineare che si tratta di una definizione imprecisa, specie alla luce del fatto che, sempre secondo quelli che sarebbero i contenuti della convenzione, le obbligazioni assunte con la convenzione medesima sarebbero legate all’esercizio dell’attività di impresa e non costituirebbero invece obbligazioni propter rem (cioè non sarebbero legate alla proprietà del castello). Da qui l’esigenza di una definizione chiara ed univoca dell’attività di impresa esercitata nel castello, anche alla luce di quanto riporterebbe la convenzione, secondo la quale le obbligazioni assunte vincolerebbero le parti per tutta la durata dell’attività imprenditoriale e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni dall’avvio dell’attività. Dopo i 10 anni se l’attuale proprietà o eventuali acquirenti o locatari non intendessero più svolgere l’attività di impresa sopra descritta la Convenzione sarebbe sospesa, salvo un obbligo di apertura al pubblico per ulteriori 20 anni (su questo aspetto si tornerà fra breve). La descrizione dell’attività di impresa riportata nella convenzione (descrizione decisiva per capire se essa è stata sospesa, ripresa, o se è mutata) non appare adeguata né sul piano giuridico né su quello amministrativo. L’espressione “attività di wedding”, se pure ammissibile in termini giornalistici e mediatici, non ha alcun preciso significato in italiano (anche in lingua inglese, infatti, il termine wedding – che di per sé, come è noto, significa matrimonio - viene aggettivato allo scopo di identificare l’ambito di attività di chi professionalmente opera nel settore: ad esempio wedding planning). Analogamente, l’indicazione di “eventi in genere, anche musicali” appare incerta. Sarebbe perciò opportuno, essendo l’Amministrazione Comunale, quindi parte pubblica, uno dei sottoscrittori della convenzione, fare riferimento almeno ai codici Ateco, riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, per la definizione dell’attività di impresa di cui trattasi, in ragione del rilievo di tale definizione ai fini dell’applicazione della convenzione medesima.

 Come segnalato sopra, secondo la convenzione le obbligazioni con essa assunte atterrebbero all’esercizio dell’attività di impresa e non costituirebbero obbligazioni propter rem. Tali obbligazioni dovrebbero essere trasferite dall’attuale proprietà ad eventuali cessionari, acquirenti o locatari dell’azienda che intendessero svolgere la medesima attività. A parte i problemi connessi alla incerta definizione di “attività” segnalati sopra, e a parte la questione circa l’effettiva valenza di condizioni trasferite a terzi, specie se acquirenti e quindi nuovi proprietari, derivanti da una convenzione da questi eventualmente non condivisa, sembrerebbe che laddove i nuovi proprietari volessero esercitare una attività di impresa diversa da quella prevista nella convenzione stessa, l’attuale proprietà non sarebbe tenuta a trasferire alcuna obbligazione. Con il risultato che, nell’ambito dei 10 anni, non è chiaro chi dovrebbe garantire l’apertura del castello laddove la proprietà venisse ceduta con modifica dell’attività di impresa: dovrebbe trattarsi dell’attuale proprietà, ma a quali condizioni? Si tratta di un aspetto essenziale della convenzione, che ovviamente necessita di un adeguato approfondimento.

 Un altro aspetto che si presta ad osservazioni critiche (e che è stato brevemente richiamato in precedenza) riguarda l’apertura del castello dopo i 10 anni garantiti dalla stipula della convenzione, nel caso di cessazione dell’attuale attività di impresa (attività di wedding ed eventi in genere, anche musicali, come già ricordato). Su questo punto il contenuto dell’accordo sembrerebbe essere particolarmente confuso. Da un lato, infatti, si prevederebbe che dopo i 10 anni, se l’attuale proprietà o eventuali acquirenti o locatari non intendessero più svolgere l’attuale attività di impresa, la convenzione sarebbe sospesa; ma che chiunque successivamente riprendesse la medesima attività imprenditoriale sarebbe tenuto a rispettare la convenzione stessa. Da un altro lato si prevederebbe che, in caso di cessazione dell’attività dopo il decennio, l’attuale proprietà e/o i suoi aventi causa, in via diretta o tramite altro soggetto, dovrebbero garantire la visitabilità della parte monumentale per i successivi 20 anni. Tuttavia, e questo è un aspetto cruciale, a suo insindacabile giudizio la proprietà potrebbe trasferire al Comune la gestione dell’area monumentale. In pratica, la proprietà (l’attuale o i suoi aventi causa) potrebbe decidere di affidare al Comune (in proprio o per tramite di altro soggetto) la gestione delle aperture al pubblico dell’area monumentale, ma in questo caso, per quanto concerne l’area monumentale, il Comune si farebbe carico interamente degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, alle utenze, alle pulizie e agli altri oneri comunali.

Emergono qui due questioni.

Intanto, la scarsa chiarezza circa la previsione relativa alla medesima situazione, cioè quella della cessazione dell’attuale attività di impresa dopo i 10 anni; previsione che da un lato comporterebbe la sospensione della convenzione, e al tempo stesso, da un altro lato, l’obbligo per la proprietà di garantire l’apertura al pubblico della parte definita monumentale.

In secondo luogo, nel corso del ventennio di cui si parla, si attribuirebbe alla proprietà la facoltà insindacabile di trasferire al Comune la gestione dell’area monumentale, ponendo così l’Amministrazione Comunale in condizione di netta subalternità sul piano potestativo e decisionale, perché subirebbe passivamente decisioni altrui. Inoltre si potrebbero configurare oneri finanziari al momento difficilmente quantificabili, ma che nella sostanza si tradurrebbero in poste negative a carico di Amministrazioni future.

 Sempre secondo la convenzione, gli ingressi all’area monumentale del castello sarebbero a pagamento (e par di capire che gli introiti sarebbero incassati dalla proprietà). L’Amministrazione Comunale potrebbe utilizzare gratuitamente l’area direzionale per eventi (massimo 5 eventi per un totale massimo di 10 giorni e con un massimo di 10 ore giornaliere) salvo pagamento di servizi accessori, oneri di pulizia e sorveglianza e assicurativi, senza uso delle cucine e delle attrezzature, senza possibilità di catering esterno, senza diritto di accesso all’area monumentale (salvo accordi).

 In cambio di questa prospettiva di apertura al pubblico del castello, che come illustrato sopra appare limitata nel tempo e densa di interrogativi, l’attuale proprietà otterrebbe la variazione perpetua di destinazione d’uso (per poter effettuare banchetti e ricevimenti, in sostanza matrimoni, ed organizzare eventi anche musicali) e, per il presente, un non meglio specificato permesso di costruire.

 2) Su un piano più generale, per quanto riguarda quella che potremmo definire la filosofia che sembrerebbe ispirare l’accordo, non possiamo fare a meno di sottolineare come la convenzione attualmente proposta possa tradursi in un sostanziale arretramento circa il diritto di uso pubblico di un bene che, benché di proprietà privata, è sottoposto a specifici vincoli ed è inoltre incardinato nella storia e nella cultura oritana e pugliese. Si può aggiungere che il Castello è collocato in un’area, quella dei Tre Colli di Oria, a sua volta sottoposta a tutela in quanto zona di notevole interesse pubblico.  E’ anche bene ricordare che già l'atto di permuta datato 4 dicembre 1933, all'epoca sottoscritto dal Podestà dell'Ente e dal Conte Martini Carissimo, con il quale quest'ultimo, nell'acquistare la proprietà del Castello Svevo a seguito della permuta di Palazzo Martini, si impegnava a testualmente "[...] far visitare le torri nei giorni e nelle ore che egli stesso vorrà designare a quei cittadini e forestieri che vi si recheranno a scopo culturale e storico" non comprendeva limiti temporali. Limiti temporali che oggi vengono invece introdotti, assumendo per tal modo un impegno che potrebbe potenzialmente limitare l’autonomia d’azione delle future amministrazioni, oltre che incidere negativamente sui diritti generali dei futuri cittadini e della società civile di Oria e del territorio pugliese.

Sarebbe invece auspicabile che l’Amministrazione comunale pretendesse sin da subito il rispetto dell’uso pubblico che si è venuto consolidandosi sul castello, atteso altresì che nulla impedisce attualmente ai proprietari (avendo sanato le opere abusive) di aprirlo al pubblico e di avviare l’attività turistico–culturale e convegnistica per la quale a suo tempo chiesero ed ottennero il permesso di costruire. È di tutta evidenza, infatti, che il fatto, protrattosi nel tempo (per oltre settant’anni sono state consentite le visite pubbliche al castello), della messa a disposizione del pubblico delle torri e delle sale ad esse connesse, in uno con la clausola contenuta nell’atto di permuta del 1933, in base all’interpretazione che le parti ne hanno sempre dato, ha costituito su quella parte del maniero un diritto di uso pubblico ai sensi dell’art. 825 c.c. e dell’art. 105 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

 3) Oltre a quanto esposto fin qui riteniamo si manifesti anche un problema sul piano del metodo adottato dall’Amministrazione Comunale. Su un tema di così evidente rilievo per la città, sarebbe stato e sarebbe opportuno un maggiore coinvolgimento della cittadinanza, attraverso un’opera di informazione diretta e chiara e attraverso percorsi di partecipazione che possano coinvolgere la società civile e le sue espressioni, così come previsto, del resto, dall’art. 61 dello Statuto del Comune di Oria. Partecipazione che, per essere reale, necessariamente dovrebbe essere preventiva, e non eventualmente ridotta ad una semplice informazione a posteriori su atti già compiuti.

Si aggiunga, sempre sul piano del metodo, che la bozza di accordo chiarisce che gli effetti della convenzione rimarrebbero sospesi sino all’approvazione da parte della Sovraintendenza. Il che sembrerebbe significare che il Consiglio Comunale dovrebbe approvare un atto la cui validità dipenderebbe da un parere ancora non ottenuto: non sarebbe più semplice e anche più logico evitare questa impropria inversione del percorso, acquisendo preliminarmente il prescritto parere della Sovraintendenza? A questo proposito, si potrebbe anche pensare all’indizione di una specifica Conferenza di servizi come strumento di coordinamento dei molteplici interessi coinvolti nella tutela di un bene di sicuro valore archeologico, paesaggistico e ambientale, al fine di soppesarli ed aggregarli secondo un principio di ampio e corretto confronto democratico.

 In sintesi, ribadendo la nostra posizione del tutto favorevole all’apertura al pubblico del Castello di Oria, ribadiamo altresì che, per quanto è noto allo stato dei fatti, le condizioni fissate dalla bozza di convenzione attualmente in discussione non appaiono accettabili.

In primo luogo, si tratta, nella sostanza, di un accordo che presenta evidenti elementi di asimmetria a sfavore dell’Amministrazione Comunale, e più in generale della cittadinanza e della società civile oritana e non.

In secondo luogo tale accordo è viziato in più punti da imprecisioni e lacune, da cui potrebbero derivare, in futuro, contenziosi anche complessi, e rispetto alle quali appare necessario uno specifico approfondimento.

Infine, ribadiamo la nostra protesta relativamente al metodo fin qui adottato dall’Amministrazione Comunale, che non ha tenuto in alcun conto i diritti alla partecipazione dei cittadini, singolarmente o attraverso le espressioni della società civile, pure sanciti, oltre che dal contesto normativo nel suo insieme, anche dallo Statuto comunale, e conseguentemente ribadiamo la richiesta di adeguati percorsi di partecipazione.

Oria, 4 ottobre 2020 Associazioni: Legambiente, Circolo Piaroa Oria - Mente Civica Oria 


martedì 18 agosto 2020

PETIZIONE CASTELLO ORIA: CONTINUANO LE ADESIONI DA OGNI PARTE D'ITALIA GRAZIE AL GIORNALE IL POST

Grazie all'articolo del Prof. Filippo Pontani pubblicato sul giornale ILPOST, stanno giungendo da ogni parte d'Italia richieste di adesione alla nostra petizione popolare pro castello di Oria.

Il modulo (scaricabile QUI), che può essere sottoscritto da più persone, nei primi 4 spazi va compilato  in stampatello, e, per quanto riguarda il documento, oltre a scrivere il numero, occorre evidenziare se trattasi di carta di identità, patente o passaporto.

Una volta compilato e scansionato restituire in formato JPEG o PDF, a mezzo mail ==>> info@mentecivicaoria.it